Quali ragioni per morire?

Chiunque abbia praticato un poco le aule di tribunale o si sia confrontato con il mondo del diritto è consapevole che il concetto di ragione è un cardine del discorso: non solo perché ciascuna parte intende avere ragione, ma soprattutto perché bisogna far valere le ragioni a sostegno della propria pretesa.

Una volta stabilite le regole del gioco, bisogna iniziare a muovere le pedine.

E la mossa è stata effettuata, anzi, al momento in cui si scrive, si può dire che la partita è in una fase avanzata.

 

Partiamo dalla fine: con una campagna martellante, il Comitato Eutanasia Legale, che vede al suo interno l’Associazione Luca Coscioni, l’Unione Atei Agnostici Razionalisti e i Radicali Italiani, ha promosso un referendum, secondo l’art. 75 della Costituzione, per abrogare parzialmente l’art. 579 del Codice Penale, che vieta l’omicidio del consenziente. Ed è già significativo che sono state raggiunte più di un milione di firme….

In altre parole, oggi, chi provoca la morte di un soggetto che abbia prestato il proprio consenso a morire è sanzionato con la reclusione da sei a quindici anni, cioè con una pena inferiore a quella dell’omicidio volontario.  Se, però, la persona che “vuole essere uccisa” è minorenne, o inferma di mente, o ancora sia stata costretta con violenza o sia stata ingannata allo scopo di prestare il consenso, allora la pena sarà la stessa dell’omicidio volontario.

Qualora il referendum dovesse giungere agli esiti sperati dai promotori e dai firmatari, rimarrebbe in vigore solo la parte della disposizione che punisce l’omicidio del consenziente nei casi sopra indicati del minorenne, dell’infermo di mente, del soggetto che ha subito inganno o violenza. In ogni altra ipotesi, chi uccide una persona che “vuole morire” non sarebbe soggetto ad alcuna pena: questa è la sintesi brutale della scelta portata avanti sotto lo slogan “Eutanasia Legale – Liberi fino alla fine”.

 

È, senz’altro, un passo estremo, ancor più di quello compiuto dalla Corte Costituzionale nel 2019. In tale occasione, il Giudice delle leggi era intervenuto sull’art. 580 del Codice Penale, stabilendo che non sono punibili coloro che agevolano l’esecuzione del suicidio, liberamente voluto da una persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli” (Corte Cost. sent. n. 242/2019). Le condizioni del richiedente e le modalità di attuazione devono valutate da una struttura del servizio sanitario nazionale e deve esservi il parere del comitato etico.

 

Per quanto moralmente inaccettabile e in grado di promuovere la cultura dello scarto, la decisione della Corte, affermando un autonomo diritto alla morte, aveva individuato, come contrappeso, alcuni stringenti requisiti che permetterebbero, se seguiti alla lettera, di evitare abusi.

In effetti, questa sentenza trova ragion d’essere nella legge n. 219/2017, con la quale è riconosciuto il diritto a rifiutare i trattamenti sanitari, tra i quali sono incluse le cure salvavita, la nutrizione e l’idratazione artificiali.

 

Nel gioco degli scacchi tra uomo e morte, i colori non sono più netti: è come se il bianco giocasse irrazionalmente perché il nero vinca, come se l’uomo preferisse far prevalere l’avversario, ritenendo più importante la propria autodeterminazione.

Eppure, il presupposto logico per autodeterminarsi è vivere: io non posso essere libero, se non esisto…

Dal diritto di rifiutare le cure al diritto di chiedere a qualcuno che intervenga attivamente per porre fine alla vita, il passo è breve, ancor più se si pensa che lo strumento del referendum non offre la possibilità di introdurre i minimi correttivi, come la sussistenza di una patologia irreversibile o la sofferenza insopportabile, che la sentenza della Corte Costituzionale aveva posto con riferimento all’aiuto al suicidio, che è un’ipotesi gravissima, ma con un disvalore minore dell’omicidio del consenziente.

 

Ecco, in sintesi, le tappe che hanno scandito il discorso giuridico sul fine vita in Italia, accompagnate dalle loro ragioni, capaci di scolpirsi nei cuori di quanti hanno assistito un proprio caro nel doloroso cammino verso la morte, o hanno timore di perdere la propria dignità negli istanti conclusivi della propria vita, o pensano che la migliore uscita di scena sia quella volontaria.

Ma, anche in “un mondo senza senso e senza scopo”, come quello dipinto dallo scudiero di Block, ancora non è detta la parola fine

 

Andrea Miccichè

 

Primo articolo della rubrica “Tu giochi a scacchi, non è vero?